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1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 A tutti i nostri ordini - anche futuri - impartiti ai nostri partner commerciali e fornitori (nel prosieguo "venditore/i") e alla loro gestione si applicheranno, salvo accordi diversi intercorsi per iscritto, esclusivamente le sottostanti Condizioni Generali di Acquisto (nel prosieguo "CGA"). Le presenti CGA saranno valide solo se il venditore è imprenditore (ai sensi di § 14 BGB - Bürgerliches Gesetzbuch, ossia il Codice Civile tedesco), persona giuridica di diritto pubblico oppure patrimonio separato di diritto pubblico. È possibile accedere liberamente alle CGA in qualsiasi momento su Internet alla pagina leicht.com/it/terms-of-purchase, inoltre si possono salvare e stampare in formato riproducibile.

1.2 Le CGA si applicheranno in particolare a contratti inerenti alla vendita e/o alla fornitura di beni mobili (nel prosieguo "merce"), a prescindere dal fatto che la merce sia prodotta dallo stesso venditore oppure da questi acquistata presso un sub-fornitore (§§ 433, 651 BGB).

1.3 Salvo accordi diversi, le CGA si applicheranno come versione dell'accordo quadro valida al momento del nostro ordine o in ogni caso comunicata nell'ultima versione scritta al venditore anche a simili contratti futuri, senza l'obbligo da parte nostra di doverle richiamare caso per caso.

1.4 Al più tardi all'avvio dell'esecuzione del nostro ordine da parte del venditore, le nostre sottostanti CGA saranno considerate approvate anche senza conferma scritta. Eventuali Condizioni Generali di Acquisto del venditore, di tenore diverso, opposto o integrativo si applicheranno solo se e qualora siano state espressamente approvate per iscritto da parte nostra; per esempio, in assenza di espressa approvazione scritta alla conclusione del contratto non saranno vincolanti per noi se, pur conoscendo le Condizioni Generali di Acquisto del venditore, noi ne accetteremo senza riserve le forniture o effettueremo i pagamenti.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 Ordini, accordi e modifiche saranno vincolanti solo se impartiti o confermati per iscritto da noi. Le offerte del venditore sono gratuite e non vincolanti per noi. Nell'offerta si dovranno indicare le varianti rispetto al nostro ordine. Il venditore è tenuto a richiamare la nostra attenzione su eventuali errori manifesti (per es. errori di scrittura e di calcolo) e lacune nell'ordine, compresi i documenti dell'ordine, allo scopo di correggere e/o integrare l'ordine prima dell'accettazione; diversamente, il contratto si considererà come non stipulato.

2.2 La corrispondenza dovrà intercorrere con il nostro reparto acquisti. Al momento della conclusione del contratto non sussistono clausole accessorie verbali. Eventuali accordi individuali espressamente raggiunti con il venditore caso per caso successivamente alla conclusione del contratto (ivi incluse clausole accessorie, integrazioni e modifiche), per esempio colloqui con i nostri uffici tecnici o altri reparti, saranno in ogni caso considerati prioritari rispetto alle presenti CGA. Per il contenuto di tali accordi, con riserva di produrre controprova, farà fede un contratto scritto sotto forma di appendice al contratto e/o la conferma scritta del nostro reparto acquisti.

2.3 In caso di modifiche e/o ampliamenti tecnici su nostra richiesta successivi al conferimento dell'ordine, che presuppongono un sovrapprezzo, occorrerà presentare in tempo utile un preventivo al nostro reparto acquisti. Non rispondiamo di costi maggiorati che non abbiamo approvato per iscritto.

2.4 Il venditore ha l'obbligo di trattare con riservatezza la conclusione del contratto. Potrà indicarci come referenza a terzi solo previo consenso scritto da parte nostra.

2.5 Eventi di forza maggiore ed altre circostanze, fra i quali in particolare scioperi, sommosse, guerre o atti di terrorismo che comportano una contrazione dei consumi e che non sono imputabili a noi, ci autorizzeranno a modificare il contratto o a recedere da esso, escludendo diritti di risarcimento a favore del venditore.

3. PREZZI, FORNITURA, IMBALLAGGIO, PESI

3.1 Tutti i prezzi si intendono come prezzi fissi, compresa l'imposta sul valore aggiunto di legge, se non viene indicata separatamente. Salvo diversa pattuizione caso per caso, il prezzo si intende franco stazione di ricevimento al luogo indicato nell'ordine ed include tutte le prestazioni, anche accessorie, del venditore (per es. montaggio, installazione), nonché tutti i costi accessori (per es. imballaggio regolamentare, spese di trasporto compresa eventuale assicurazione di trasporto e di responsabilità civile).

3.2 In assenza dell'indicazione del luogo di destinazione e di altri accordi, la fornitura dovrà essere effettuata "franco domicilio" alla nostra sede operativa di Waldstetten. Il relativo luogo di destinazione è anche luogo di adempimento della fornitura e di un eventuale successivo adempimento (debito portabile). Se si concorda eccezionalmente un prezzo "franco fabbrica" oppure "franco magazzino", ci assumeremo solo le spese di trasporto più convenienti. Tutti i costi insorti fino alla consegna al vettore, compresi il caricamento e le spese per il trasporto secondario, sono a carico del venditore. Non inciderà sull'accordo sul luogo di adempimento il tipo di determinazione del prezzo.

3.3 In assenza di altri accordi, saremo autorizzati a rispedire al venditore in porto franco imballaggi di grandi dimensioni che siano in buone condizioni, contro un compenso pari a 2/3 del valore corrispondentemente indicato in fattura. Altre istruzioni di spedizione dovranno essere particolarmente evidenziate nella bolla di accompagnamento.

4. ISTRUZIONI DI FORNITURA E SPEDIZIONE, RITARDO DI CONSEGNA

4.1 Il termine di consegna da noi indicato nell'ordine è vincolante. Non occorrono fissazioni di scadenze o diffide ulteriori. Le forniture prima di tale termine sono consentite solo previo consenso da parte nostra. Il venditore è tenuto ad informarci tempestivamente per iscritto, se prevede di non poter rispettare i termini di consegna concordati, qualunque sia il motivo.

4.2 Ci riserviamo di approvare le forniture con quantità superiori o inferiori rispetto all'ordine.

4.3 Se il venditore non espletasse la sua prestazione o non lo facesse entro il termine di consegna concordato o ancora finisse in mora, allora i nostri diritti – in particolare di recesso e di risarcimento danni – saranno stabiliti dalle norme di legge. Ciò non pregiudica la regolamentazione contenuta nel paragrafo 4.4 delle presenti CGA.

4.4 Se il venditore finisse in mora, potremmo esigere – oltre ad ulteriori diritti di legge – il risarcimento forfetario per il danno di mora sopportato nell'ordine dell'1% del prezzo netto dell'ordine per ogni settimana solare completa, tuttavia complessivamente non oltre il 5% del prezzo netto della merce fornita in ritardo. Tale importo per danni si applicherà in misura minore/maggiore qualora noi dimostriamo che il danno è di entità superiore o il venditore dimostri che il danno è di entità inferiore.

4.5 Tutte le spedizioni vanno corredate della distinta di spedizione e dei documenti di transito. Sui documenti di trasporto dovranno comparire la data (emissione e spedizione), nonché il contenuto della fornitura (tutti i singoli componenti, pesi, misure, codici merci Leicht, schemi di divisione, sempre che questi siano alla base dell'ordine ecc.), unitamente all'indicazione del nostro numero/della nostra data d'ordine. Eventuali forniture prive di sufficienti documenti di accompagnamento retrocederanno nella graduatoria di gestione e pagamento. I ritardi di lavorazione e pagamento derivanti non ricadranno sotto la nostra responsabilità.

4.6 Le istruzioni di spedizione compaiono sulla facciata anteriore della nostra lettera d'ordine. Maggiori indicazioni circa le istruzioni di spedizione si possono trovare nell'allegato al nostro ordine (= indicazioni sulle istruzioni di spedizione).

4.7 La merce fornita in difformità all'ordine può essere rispedita senza affrancatura e i danni eventualmente insorgenti sono addebitabili al venditore.

4.8 Poiché i nostri stabilimenti sono chiusi di sabato, tutte le spedizioni, specialmente i carichi su camion e ferroviari, devono essere approntati in modo da evitare l'arrivo di sabato. Le spese derivanti dalla mancata osservanza di tale istruzione saranno a carico del venditore.

5. PRESTAZIONE, TRASFERIMENTO DEL RISCHIO, MORA DI ACCETTAZIONE

5.1 In assenza di previo consenso scritto da parte nostra, il venditore non avrà il diritto di far espletare a terzi (per es. sub-fornitori) la prestazione a suo carico. Il rischio di approvvigionamento per le sue prestazioni è in carico al venditore, salvo accordi diversi convenuti caso per caso (per es. limitazione delle scorte).

5.2 Il rischio di deperimento e deterioramento accidentali del bene viene trasferito a noi al momento della consegna della merce al luogo di adempimento. Se è stato concordato un ritiro, quest'ultimo farà fede per il trasferimento del rischio. Nel caso di forniture di merce pure e semplici il rischio sarà trasferito a noi solo se un ufficio da noi delegato avrà quietanzato il ricevimento. Faranno fede per il calcolo nel caso dei carichi ferroviari le pesature delle Ferrovie presso il luogo di arrivo, nel caso dei carichi su camion le pesature delle nostre bilance aziendali. Il venditore si impegna ad approntare per la spedizione le merci destinate a noi in modo tale che le Ferrovie federali tedesche (Bundesbahn) o lo spedizioniere non abbiano il diritto di rifiutare la responsabilità civile per danni da trasporto.

5.3 Se andremo in mora di accettazione, si applicheranno le disposizioni di legge. Il venditore dovrà però offrirci anche espressamente la sua prestazione, se si concorderà una determinata data o data da determinare per un'azione o una collaborazione da parte nostra (per es. ordine di materiale). Se finissimo in mora di accettazione, ai sensi delle disposizioni di legge il venditore potrebbe richiedere il rimborso delle sue spese straordinarie (§ 304 BGB). Se il contratto riguarda un bene non riproducibile, che il venditore deve produrre (produzione singola), al venditore spetteranno ulteriori diritti solo se ci saremo impegnati alla collaborazione e dovremo rispondere della mancata collaborazione.

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

6.1 La scadenza del prezzo concordato è entro e non oltre trenta (30) giorni solari.

6.2 Se onoriamo la scadenza entro e non oltre quattordici (14) giorni solari, il venditore ci concederà il tre (3)% di sconto sull'importo netto della fattura.

6.3 La scadenza del pagamento decorre a partire dal completamento della fornitura e della prestazione (compreso un eventuale ritiro concordato), nonché dall'ingresso di una regolare fattura. Salvo accordi diversi, per determinare l'ingresso della fattura si considera valida la data di ingresso della fattura presso la nostra amministrazione principale a Waldstetten. Il termine di pagamento non si calcola in base alla data della fattura, bensì in base al giorno di ingresso della fattura. Se la merce arriva solo dopo la fattura, sarà questo giorno a far fede per il calcolo del termine di pagamento e del periodo di applicazione dello sconto. Respingeremo al venditore le fatture incomplete, non verificabili - in particolare le fatture prive di numero d'ordine / data d'ordine / nota di ricevimento - affinché le integri dei dati mancanti. Il termine di pagamento decorrerà solo dall'ingresso della fattura completa di tutti i dati. Nel caso del bonifico bancario, il pagamento avverrà a tempo debito se il nostro ordine di bonifico perverrà alla nostra banca prima della scadenza del termine di pagamento; non risponderemo di ritardi causati dalle banche preposte alla procedura di pagamento.

6.4 Non effettueremo pagamenti anticipati e in contrassegno.

6.5 Ci competeranno i diritti di compensazione e di ritenzione, nonché la clausola di eccezione di inadempimento nei limiti di legge. Inoltre avremo facoltà di trattenere i pagamenti in scadenza, se ci competeranno ancora nei confronti del venditore diritti per prestazioni incomplete o carenti.

6.6 Sarà possibile cedere i diritti derivanti dal presente contratto solo previo nostro consenso scritto. Non rifiuteremo il consenso senza fornirne motivazione.

6.7 Non dovremo alcun importo per interessi applicati alla scadenza. Alla mora di pagamento si applicheranno le disposizioni di legge.

6.8 Il venditore godrà dei diritti di compensazione o di ritenzione solo in virtù di contropartite stabilite giuridicamente o non contestate.

7. RECLAMO PER PRODOTTI DIFETTOSI

Agli obblighi di esaminare la merce ed inoltrare reclamo secondo gli usi commerciali si applicheranno le disposizioni di legge (§§ 377, 381 HGB - Handelsgesetzbuch, ossia Codice di Commercio tedesco) alla seguente condizione: il nostro obbligo di esaminare la merce si limita a difetti evidenti all'esame esterno presso il nostro controllo accettazione merci, compresi i documenti di consegna (per es. danni da trasporto, fornitura errata e di quantità inferiore) oppure presso il nostro controllo qualità - se consuetudine anche con una procedura di campionamento. Se è stato concordato il ritiro non sussiste l'obbligo di esaminare la merce. Del resto dipende anche dalla fattibilità dell'esame in base al regolare andamento degli affari, considerando le circostanze caso per caso. Resta impregiudicato il nostro obbligo di inoltrare reclamo per difetti accertati successivamente. Senza pregiudizio dell'obbligo di esaminare la merce, il nostro reclamo per prodotti difettosi sarà in ogni caso ritenuto tempestivo e nei termini, se sarà inoltrato entro otto (8) giorni lavorativi a decorrere dall'accertamento o, nel caso di difetti apparenti, dalla consegna.

8. DIRITTI DI RECLAMO PER DIFETTI

8.1 Ai nostri diritti in caso di difetti materiali e di legittimità della merce (compresi forniture errate o in quantità inferiore all'ordine, nonché montaggio scorretto, istruzioni di montaggio, uso o manuale operativo carenti) e in caso di altre violazioni degli obblighi da parte del venditore si applicheranno le disposizioni di legge, salvo accordi diversi. 8.2 In virtù delle disposizioni di legge, il venditore sarà responsabile in particolare del fatto che la merce presenti la qualità concordata al momento del trasferimento del rischio a noi. Gli accordi sulla qualità dell'oggetto della fornitura si riferiscono all'esecuzione e alla qualità concordate, alla destinazione d'uso e alla sua conformità allo stato dell'arte, alle pertinenti disposizioni delle autorità e delle categorie professionali a cui facciamo capo, nonché alle disposizioni di legge. Inoltre saranno in ogni caso validi come accordi sulla qualità quelle descrizioni di prodotto che costituiscono l'oggetto del relativo contratto – in particolare per la denominazione o il riferimento nel nostro ordine – oppure che sono state similmente incluse nel contratto come le presenti CGA. Non farà alcuna differenza che la descrizione del prodotto sia nostra, del venditore o del produttore.

8.3 Non conveniamo sulla limitazione dei nostri diritti di risarcimento per legge, in particolare dovuti a fatto illecito, violazione positiva del contratto, culpa in contrahendo, compresi tutti i diritti derivanti da danni consequenziali imputabili a difetti, né per quanto attiene alla classificazione della colpa né alla sfera o entità della responsabilità civile.

8.4 La garanzia del venditore si estende anche ai componenti consegnati dai suoi sub-fornitori. Il venditore non ha facoltà di cederci i suoi diritti nei confronti dei rispettivi sub-fornitori e di legare quindi il suo obbligo di garanzia all'eventuale insuccesso della nostra procedura contro i sub-fornitori.

8.5 Ricadranno nel successivo adempimento anche lo smontaggio della merce difettosa e il rimontaggio, se la merce è stata installata in un altro bene oppure è stata montata su un altro bene, compatibilmente con le sue tipologia e destinazione d'uso. Resta impregiudicato il nostro diritto legale al rimborso delle relative spese.

8.6 Le spese necessarie a scopo di esame e successivo adempimento sarebbero a carico del venditore, anche se si constatasse l'effettiva assenza di difetti. Resta impregiudicata la nostra responsabilità civile per il risarcimento dei danni in caso di ingiustificata richiesta di correzione del difetto; tuttavia ne risponderemo solamente in caso di nostro riconoscimento dell'assenza di difetti oppure in assenza di tale riconoscimento per colpa grave.

8.7 Senza pregiudizio dei nostri diritti di legge e di quanto regolamentato nel paragrafo 8.5, si applicherà quanto segue: se il venditore non ottempererà al suo obbligo di successivo adempimento - a nostra discrezione correggendo il difetto (riparazione) oppure fornendo un bene senza difetti (fornitura sostitutiva) - entro un periodo di tempo adeguato, da noi stabilito, allora potremo correggere direttamente il difetto ed esigere dal venditore il rimborso delle spese fin qui necessarie o un corrispondente anticipo. Se il successivo adempimento da parte del venditore non dovesse andare a buon fine o fosse inaccettabile per noi (per es. per la situazione di particolare urgenza, per i rischi alla sicurezza aziendale, o per la minaccia di danni sproporzionati), non occorrerà fissare alcuna scadenza; in presenza di tali circostanze, ne informeremo immediatamente il venditore, se possibile in anticipo. Abbiamo anche il diritto di effettuare direttamente la correzione del difetto, a spese del venditore, se si tratta di correggere solamente difetti di minima entità. I difetti di minima entità sono quelli per i quali possiamo provvedere alla correzione con una spesa massima da parte nostra di EUR 500,00.

8.8 Del resto, in caso di difetti materiali o di legittimità, in base alle disposizioni di legge avremo facoltà di procedere alla riduzione del prezzo d'acquisto o al recesso dal contratto. Inoltre, sempre in base alle disposizioni di legge, avremo diritto al risarcimento danni e al rimborso delle spese. Il venditore dovrà rimborsarci tutti i costi documentabili che ci insorgano a causa di forniture o prestazioni o acquisti a copertura tardivi. L'accettazione di una fornitura o di una prestazione tardiva non implica la rinuncia al diritto di risarcimento.

8.9 In deroga a § 442 comma 1 fr. 2 BGB, ci competeranno illimitati diritti di reclamo per difetti, anche se alla conclusione del contratto il difetto ci restasse ignoto per colpa grave.

8.10 A macchinari e impianti si applicherà inoltre quanto segue: (a) Il venditore fornirà un macchinario o un impianto completo, contenente tutti i componenti necessari al perfetto esercizio dell'impianto o del macchinario, rispettando la qualità concordata e garantita contrattualmente, anche se nel testo dell'ordine non sono stati espressamente indicati i singoli componenti necessari a questo scopo. (b) Se il macchinario o l'impianto fornito dal venditore non raggiungesse le prestazioni e le caratteristiche promesse, il venditore dovrà adottare misure apposite, a proprie spese e previo colloquio con noi, e all'occorrenza dovrà provvedere anche a riconfigurarlo fino ad ottenere la qualità concordata per il macchinario o l'impianto completo. Se il venditore non dovesse riuscirci entro un termine adeguato, ci competeranno i diritti di garanzia di legge illustrati nei paragrafi da 8.2 a 8.8.

8.11 Il venditore è tenuto ad informarci in tempo utile circa modifiche tecniche programmate (= impiego di materiali, modifiche costruttive) alle merci che abbiamo in ordine (in particolare per il materiale di produzione). In tal caso ci riserviamo di respingere quelle modifiche che considereremo inaccettabili oppure di avviare nuove trattative con il venditore.

9. PRESCRIZIONE

9.1 I diritti reciproci delle parti contraenti andranno in prescrizione secondo le disposizioni di legge, salvo disposizioni diverse illustrate in seguito. 9.2 In deroga a § 438 comma 1 n. 3 BGB, il termine di prescrizione generale dei diritti di reclamo per difetti è di tre (3) anni a decorrere dalla consegna della merce. Se è stato concordato il ritiro, la prescrizione decorrerà dal momento del ritiro. Il termine di prescrizione triennale si applicherà anche ai diritti per difetti di legittimità, pur restando impregiudicato il termine di prescrizione di legge per i diritti reali di azione rivendicatoria di terzi (§ 438 comma 1 n. 1 BGB); i diritti per difetti di legittimità non andranno in alcun caso in prescrizione, se i terzi faranno valere il diritto anche contro di noi, in particolare in assenza di prescrizione. Il rispettivo periodo di garanzia viene del resto prorogato per la durata dell'interruzione dell'attività, provocata dagli interventi di riparazione o dalla fornitura di un nuovo oggetto della fornitura.

9.3 I termini di prescrizione del diritto regolante le vendite, inclusa la proroga soprastante, si applicheranno nei limiti di legge a tutti i diritti contrattuali di reclamo per difetti. Se a causa di un difetto ci competessero anche diritti di risarcimento danni extracontrattuali, per questi varrà la regolare prescrizione di legge (§§ 195, 199 BGB), se, nel caso specifico, l'applicazione dei termini di prescrizione del diritto regolante le vendite dovesse comportare un termine di prescrizione più lungo.

10. COMPENSAZIONE E DIRITTO DI RITENZIONE

Abbiamo facoltà di compensare i nostri diritti di risarcimento danni con crediti del venditore nei nostri confronti. Quindi rientrerà nella nostra sfera discrezionale trattenere il prezzo di acquisto in proporzione adeguata e per tutto il tempo occorrente all'adempimento dei diritti di garanzia.

11. DIRITTO DI REGRESSO DEI FORNITORI

11.1 I nostri diritti di regresso nell'ambito della catena di fornitura, stabiliti per legge (diritto di regresso dei fornitori in conformità a §§ 445 a, 445 b, 478 BGB), ci competeranno illimitatamente oltre ai diritti di reclamo per difetti. In particolare abbiamo facoltà di esigere dal venditore esattamente il tipo di successivo adempimento (riparazione o fornitura sostitutiva) che dovremo nel caso specifico al nostro compratore. Il diritto di opzione che la legge ci riconosce (§ 439 comma 1 BGB) non ne viene ridimensionato.

11.2 Prima di procedere al riconoscimento o all'adempimento di un diritto di reclamo per difetti rivendicato da uno dei nostri compratori (compreso il rimborso delle spese in conformità a §§ 445a comma 1, 439 comma 2 e 3 BGB), ne informeremo il venditore, chiedendogli di sintetizzare le circostanze e di prendere posizione per iscritto. Se non ci perverrà una presa di posizione debitamente motivata entro un periodo di tempo adeguato, né verrà presentata alcuna soluzione di comune accordo, allora varrà il diritto di reclamo per difetti effettivamente concesso da noi in quanto dovuto al nostro compratore. In tal caso il venditore avrà l'obbligo di produrre controprova.

11.3 I nostri diritti derivanti dal diritto di regresso dei fornitori si applicheranno anche se la merce difettosa dovesse essere ritrasformata da noi o da altro imprenditore, per es. con l'installazione in un altro prodotto.

12. RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO

12.1 Se il venditore dovesse essere responsabile di un danno da prodotto, dovrà manlevarci da eventuali diritti di terzi, in quanto la questione ricadrebbe nella sua sfera di autorità ed organizzativa, tanto più che dovrebbe risponderne civilmente verso terzi.

12.2 Nell'ambito del proprio obbligo di manleva, il venditore è tenuto a rimborsare le spese in conformità a §§ 683, 670 BGB, insorgenti da o connesse ad una rivendicazione di terzi, comprese le nostre azioni di richiamo di prodotti. Informeremo, nei limiti di possibilità e ragionevolezza, il venditore circa la sostanza e la portata delle misure di richiamo, dandogli la possibilità di prendere posizione. Restano impregiudicati ulteriori diritti di legge.

12.3 Il venditore dovrà stipulare e mantenere un'assicurazione per la responsabilità civile per danni da prodotto con una copertura forfetaria di almeno 10 milioni di EUR per ciascun sinistro a persone o cose.

12.4 Il venditore è tenuto a comprovare per iscritto l'esistenza di tale copertura assicurativa, se richiesto.

13. DISEGNI ED ALTRI DOCUMENTI - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

13.1 Ci riserviamo i diritti di proprietà e di proprietà intellettuale su immagini, progetti, disegni, calcoli, istruzioni operative, descrizioni di prodotto ed altri documenti. Documenti del genere troveranno esclusivamente utilizzo nella prestazione contrattuale, per cui dovranno esserci restituiti spontaneamente una volta terminato il contratto. Non sono consentite le riproduzioni. I documenti dovranno essere tenuti segreti nei confronti di terzi, precisamente anche dopo la fine del contratto. L'obbligo di segretezza si estinguerà solo se e qualora il know-how contenuto nei documenti dati in affidamento diventerà di pubblico dominio.

13.2 Il venditore avrà la responsabilità di evitare che la fornitura delle merci violi diritti di proprietà intellettuale e brevetti di terzi o norme di legge. Infatti risponderà sul piano civile delle conseguenze di tale violazione.

14. RISERVA DI PROPRIETÀ

Il trasferimento a noi della merce dovrà avvenire assolutamente e a prescindere dal pagamento del prezzo. Se tuttavia accetteremo nel caso specifico un'offerta del venditore condizionata al pagamento del prezzo di acquisto al momento del trasferimento, la riserva di proprietà del venditore si estinguerà al più tardi con il pagamento del prezzo di acquisto convenuto per la merce fornita. Nell'ambito del regolare andamento degli affari manteniamo la facoltà di rivendere la merce anche prima di avere pagato il prezzo di acquisto a condizione della cessione anticipata del credito derivante (in subordine all'applicabilità della riserva di proprietà semplice e della riserva di proprietà prorogata per la rivendita). In ogni caso si escluderà così ogni altra forma di riserva di proprietà, in particolare la riserva di proprietà ampliata, trasmessa e prorogata per trasformazione.

15. LUOGO DI ADEMPIMENTO, FORO COMPETENTE, DIRITTO APPLICABILE

15.1 Si intende come luogo di adempimento della prestazione la stazione di ricevimento da noi indicata. Il luogo di adempimento dei pagamenti è la nostra sede a Waldstetten.

15.2 Per qualsiasi controversia insorgente dal rapporto contrattuale si conviene quale foro esclusivamente competente la nostra sede a Waldstetten, se il venditore ai sensi dell'Handelsgesetzbuch è una persona giuridica di diritto pubblico oppure un patrimonio separato di diritto pubblico. Altrettanto dicasi se il venditore è imprenditore ai sensi di § 14 BGB. L'accordo sul foro competente vale anche per i processi della cambiale e dell'assegno. Abbiamo facoltà di adire le vie legali presso il foro competente del venditore. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prioritarie, in particolare quelle regolanti le competenze esclusive.

15.3 Il diritto applicabile è quello della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del Diritto Uniforme Internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili.

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